PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ferme restando le rispettive competenze, gli ufficiali, i sottufficiali e tutto il personale appartenente al Corpo delle capitanerie di porto possono essere chiamati a concorrere a svolgere funzioni e servizi rientranti nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, con conseguente attribuzione al Corpo stesso delle funzioni di polizia giudiziaria.
      2. In conseguenza di quanto stabilito al comma 1 e ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, gli ufficiali superiori e inferiori, nonché i sottufficiali appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto assumono anche la qualifica rispettivamente di ufficiali di polizia giudiziaria; il restante personale, ruolo sottocapi, appartenente al medesimo Corpo assume la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Art. 2.

      1. In conseguenza di quanto stabilito all'articolo 1 e al fine di equiparare il trattamento economico e giuridico nell'ambito del personale che svolge analoghe funzioni di polizia giudiziaria, all'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «della guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera,»;

          b) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole: «le guardie di finanza,» sono inserite le seguenti: «il personale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera,».

 

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Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.